Comunicazione Trasparenza Servizio Rifiuti (del. Arera - 444/2019)

Le informazioni contenute in questa pagina sono finalizzate all'adempimento degli obblighi di trasparenza sul servizio rifiuti, secondo quanto prescritto dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) con deliberazione 444/2019.

Data di pubblicazione:
11 Maggio 2021

Punto 3.1 lettera a)

  1. Ragione sociale del gestore che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani del gestore della raccolta e trasporto e del gestore dello spazzamento e lavaggio delle strade: LINEA GESTIONI s.r.l. - P.I 01426500193
  2. Gestore che effettua le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti: COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA -  P.IVA 03593960150

Punto 3.1 lettera b)

  1. Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l’invio di richieste di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché, ove presenti, recapiti e orari degli sportelli fisici per l’assistenza agli utenti;

Tel. Comune di Cavenago d'Adda: 037170031.206

Mail Comune di Cavenago d'Adda: ragioneria@comune.cavenagodadda.lo.it

Pec Comune di Cavenago d'Adda: comune.cavenagodadda@pec.regione.lombardia.it

Orari Comune: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

  1. Informazioni su Linea Gestioni su https://www.linea-gestioni.it/

Punto 3.1 lettera c)

  1. Modulistica per l’invio di reclami relativi alla determinazione dei canoni e al pagamento degli stessi.
  2. Per l'invio di reclami relativi alla gestione operativa del servizio: si rimanda la sito di Linea Gestioni (https://www.linea-gestioni.it/).

Punto 3.1 lettera d)

  1. Calendario e orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, con riferimento a tutte le modalità di raccolta a disposizione dell’utente, ivi inclusi i centri di raccolta e con esclusione delle eventuali modalità di raccolta per cui non è effettuabileuna programmazione: https://comune.cavenagodadda.lo.it/raccolta-differenziata/calendario/342970/zona-1?tipo_titolo=Tipo+di+rifiuti

 

Punto 3.1 lettera e)

  1. Informazioni in merito a eventuali campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani e a nuove aperture o chiusure di centri di raccolta: consultare il sito di Linea Gestioni (https://www.linea-gestioni.it/).

Punto 3.1 lettera f)

  1. Istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti urbani al servizio di raccolta e trasporto di Linea Gestioni: https://www.linea-gestioni.it/

Punto 3.1 lettera g)

  1. Carta della qualità del servizio vigente, liberamente scaricabile sul sito del gestore.

Punto 3.1 lettera h)

  1. Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre anni solari precedenti a quello in corso, calcolata come indicato all’Articolo 10, commi 10.1 e 10.2: https://www.linea-gestioni.it/

Punto 3.1 lettera i)

  1. Calendario e orari di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade oppure, ove il servizio medesimo non sia oggetto di programmazione, frequenza di effettuazione del servizio nonché, in ogni caso, eventuali divieti relativi alla viabilità e alla sosta: https://www.linea-gestioni.it/

Punto 3.1 lettera j)

  1. Regole di calcolo della tariffa, con indicazione in forma fruibile per gli utenti, anche attraverso esempi, delle variabili su cui si basa il calcolo della quota fissa e della quota variabile, delle riduzioni applicabili agli utenti domestici e non domestici, dei meccanismi di conguaglio, delle imposte applicabili:

Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

A norma del comma 683 dell’articolo 1 della legge 147/2013 le tariffe della TARI vengono determinate dall’organo consiliare sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto a norma delle leggi vigenti in materia.

La suddivisione tra parte variabile e parte fissa dipende dalla natura dei costi.

In particolare i costi variabili sono:

Costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)

Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)

Costi raccolta differenziata per materiale (CRD)

Costi di trattamento e riciclo (CTR)

I costi fissi invece sono:

Costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)

Costi generali di gestione (CGG)

Costi comuni diversi (CCD)

Costi spazzamento e lavaggio strade (CSL)

 In conformità a tale piano finanziario e secondo quanto stabilito dal regolamento di disciplina della TARI le singole misure tariffarie, vengono determinate secondo la metodologia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Il metodo di calcolo adottato è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni, le quali hanno il fine di consentire la determinazione, oltre che dei costi del servizio di gestione mediante il piano finanziario, dell’intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza, in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio di gestione stesso.

Tali regole hanno l’intento di “calibrare” la tariffa ad una produzione potenziale di rifiuto che per le utenze non domestiche dipende sia dai metri quadri occupati sia dalle attività svolta. Per le utenze domestiche le due variabili che determinano la potenzialità del rifiuto sono i metri quadri e il numero degli occupanti l’immobile.

Le utenze non domestiche vengono ripartite in 21 gruppi con quindi 21 tariffe differenziate. Le utenze domestiche sono suddivise in 6 gruppi da uno a sei componenti (o più).

Il primo step è suddividere i costi del piano finanziario in due macro insiemi: utenze domestiche e utenze non domestiche.

Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 mette a disposizione dei coefficienti di produzione potenziale di rifiuto per mq a seconda dell’attività svolta. Si può quindi arrivare a stabilire il quantitativo potenziale di rifiuto prodotto in un anno dalle utenze non domestiche. Per differenza si ottiene quanto a carico dell’utenza domestica.

Stabilite questa macro divisione si procede per le utenze non domestiche a definire la quota relativa ai costi fissi: sempre facendo appello ai parametri messi a disposizione dal decreto del presidente della repubblica sopra citato si definiscono le tariffe a seconda del ‘peso’ che le diverse attività esprimono rispetto alla componente fissa di costo. Lo stesso procedimento si opera per la parte variabile.

Stesso procedimento viene seguito per la tariffa fissa e variabile delle utenze domestiche.

Per definire quanto un'utenza non domestica debba pagare si moltiplicano i mq dichiarati dall’utenza stessa per la tariffa totale unitaria sopra ottenuta (variabile + fissa).

Per le utenze domestiche la parte relativa ai costi fissi viene definita moltiplicando la tariffa per i metri quadri dichiarati dall’utenza mentre la tariffa relativa alla parte dei costi variabili dipende esclusivamente dal numero dei componenti il nucleo familiare ed è quindi imposta al nucleo familiare nella sua totalità indipendentemente dai mq.

Riduzioni utenze non domestiche per rifiuti smaltiti autonomamente (art. 20 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti):

Art. 20. Riduzioni per il riciclo
1.       Ai sensi dell’art. 1 comma 649 della Legge 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al riciclo.
2.      La riduzione fruibile, determinata dal rapporto fra la quantità avviata a recupero e la quantità prodotta, è riassunta nella seguente tabella:

 

QUANTITA’ DI RIFIUTI RECUPERATI

RIDUZIONE TARI parte variabile

 

DAL 10% AL 30%

10%

DAL 30,01% AL 50%

30%

DAL 50,01% AL 70%

40%

DAL 70,01% AL 90%

50%

DAL 90,01% AL 100%

60%

 

3.      La richiesta di riduzione corredata della seguente documentazione deve essere presentata entro il 28 (ventotto) febbraio dell’anno successivo:

  • Copia del MUD (modello unico di dichiarazione) per le attività obbligate a presentarlo, e autocertificazione delle quantità di rifiuti avviati a recupero,
  • Formulari di identificazione del rifiuto,
  • Fatture relative al conferimento dei rifiuti;
  • Bollettini di pagamento della ta.r.s.u./TARI

4. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per la seconda rata non ancora scaduta, o per l’anno successivo o a rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, ma soltanto a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.
 

Punto 3.1 lettera l)

  1. Tariffe Tassa Rifiuti per l'anno 2021: La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superificie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4. Allegato 1, Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158. 

Punto 3.1 lettera m)

  1. Regolamento TARI approvato con  delibera n. 6 del 30/06/2021 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al vigente Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI)" di seguito allegato. 

Punto 3.1 lettera n)

  1. Modalità di pagamento ammesse con esplicita evidenza di eventuali modalità di pagamento gratuite:
    • il pagamento si effettua tramite PAGOPA allegati all’avviso di pagamento presso tabaccai, supermercati, sportelli bancari e postali.
    • il pagamento potrà essere effettuato in contanti, con carte o conto corrente. 

Punto 3.1 lettera o)

Scadenze per il pagamento della tariffa relativa all'anno in corso: 2 Novembre 2021 per la prima rata e 31 Gennaio 2022 per la seconda rata.

Punto 3.1 lettera p)

  1. Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto: in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ridotta ed è pari al 2% per ciascun giorno di ritardo. Il tasso di interesse è quello legale maggiorato del 2%.

Punto 3.1 lettera q)

  1. Procedura/e per la segnalazione di errori nella determinazione degli importi addebitati, e di errori e/o variazioni nei dati relativi all’utente o alle caratteristiche dell’utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa, con relativa modulistica, ivi inclusi i moduli per la richiesta di rimborsi, liberamente accessibile e scaricabile: Qualora il contribuente riscontri delle anomalie nell’avviso di pagamento è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune di Cavenago d'Adda.

Punto 3.1 lettera s)

  1. Eventuali comunicazioni agli utenti da parte dell’Autorità relative a rilevanti interventi di modifica del quadro regolatorio o altre comunicazioni di carattere generale destinate agli utenti; in tali casi il testo della comunicazione viene reso noto al gestore tramite il sito internet dell’Autorità e deve essere pubblicato sul sito internet dei soggetti di cui al precedente comma 2.2 entro 30 (trenta) giorni solari dalla pubblicazione sul sito internet dell’Autorità

Ultimo aggiornamento

Giovedi 13 Luglio 2023